facile sanatoria | sanatoria opere abusive, doppia conformità, sanzione amministrativa

FACILE SANATORIA
FACILE SANATORIA è il servizio professionale che permette di regolarizzare degli interventi che sono stati realizzati senza autorizzazione ma che, al momento dei lavori, potevano essere autorizzati con la presentazione di una pratica edilizia (CIL, CILA edilizia, SCIA edilizia, DIA edilizia); per la sua applicabilità vige il concetto di "doppia conformità" la quale prevede che l'intervento irregolare, per essere sanato, deve risultare conforme alla normative urbanistiche ed edili vigenti sia al momento della realizzazione dei lavori, sia al momento della presentazione della pratica di sanatoria opere abusive.

La pratica di sanatoria opere abusive prevede il versamento di una sanzione amministrativa commisurata alla tipologia dell'abuso realizzato.
Molto frequentemente è necessario provvedere alla sanatoria edilizia quando si decide di vendere la propria unità immobiliare (appartamento, negozio, ufficio, villetta, ecc...) e la situazione attuale dell'unità immobiliare risulta difforme dall'ultimo stato autorizzato.
Riportiamo nel seguito alcuni chiarimenti in merito alle domande che riceviamo con maggiore frequenza in relazione alla sanatoria edilizia.
Quali sono le opere abusive per le quali è necessaio presentare la pratica di sanatoria edilizia?
Sono considerate opere abusive tutte le opere eseguite in una unità immobiliare (opere interne e/o opere esterne) senza avere richiesto ed ottenuto i necessari permessi al Comune di competenza. Sono considerati opere abusive anche gli interventi di limitata entità (spostamento di porte, spallette, interventi con opere in cartongesso, ecc...).
Ho eseguito alcune modifiche nell'unità immobiliare di mia proprietà, è sufficiente modificare la planimetria catastale oppure devo effettuare anche la sanatoria edilizia?
Non è possibile variare esclusivamente la planimetria catastale bensì occorre provvedere alla presentazione di una pratica di sanatoria edilizia presso il Comune di competenza.
Quando ho acquistato il mio appartamento era già così e non ho mai avuto problemi.
Se ha acquistato con le difformità esistenti e non ha avuto problemi è perchè l'acquisto è avvenuto prima dell'entrata in vigore delle ultime normative le quali risultano sempre più stringenti. L'obbligo di verifica della situazione catastale al momento della vendita è stato introdotto nel 2010 (articolo 19 comma 14 del D.L. 78/2010). Anche se gli abusi non li ha fatti Lei, l'ultimo proprietario è purtroppo quello che si assume gli oneri degli stessi anche se non sono mai stati evidenziati in precedenza.
In che cosa consiste la sanatoria edilizia?
Per potere sanare sotto il profilo amministrativo gli abusi edilizi eseguiti è necessario, oltre a predisporre le necessrie pratiche, pagare le sanzioni amministrative sia a livello catastale che a livello comunale. Affinchè le opere possono essere considerate sanabili vige il concetto di "doppia conformità" la quale prevede che l'intervento irregolare, per essere sanato, deve risultare conforme alla normative urbanistiche ed edili vigenti sia al momento della realizzazione dei lavori, sia al momento della presentazione della pratica di sanatoria opere abusive.
C.I.L.A. in sanatoria.
La pratica comunale da presentare per sanare le opere interne abusivamente realizzate è la C.I.L.A. in sanatoria (ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.). La sanzione da pagare al Comune di competenza è fissa indipendentemente dal fatto che sia stata eseguita una modifica poco rilevante oppure che sia stata completamente rivoluzionata l'unità immobiliare. Per le opere descritte la sanzione risulta attualmente commisurata all'importo forfettario di €uro 1.000,00.
A quanto ammontano le sanzioni / multe ?
Le sanzioni da versare dipendono dal tipo di abuso che è stato realizzato. Per l'avvenuta realizzazione di opere interne alle unità immobiliari ad uso abitativo è prevista una sanzione forfettaria €uro 1.000,00. Per l'avvenuta realizzazione di opere esterne la sanzione è commisurata al tipo di abuso realizzato, viene determinata dal Comune di completenza e parte da un minimo di €uro 516,00. Per l'avvenuta realizzazione di ampliamenti oppure di altri interventi che avrebbero comportato il versamento di oneri e/o contributi di costruzione a favore del Comune, è previsto che venga versato il doppio dell'importo che sarebbe stato dovuto con una pratica di tipo ordinario.
Tutti gli abusi sono sanabili?
Non tutti gli abusi sono sanabili, è necessario che la situazione dell'immobile a seguito dell'avvenuta esecuzione delle opere risulti comunque conforme ai vigenti Regolamenti Edilizi e di Igiene (corrette dimensioni degli ambienti, rapporti di aero illuminazione, presenza di anti-bagno per l'accesso ai servizi igienici, ecc...). Se la situazione dell'immobile non risulta conforme gli abusi realizzati non sono sanabili e potrebbe essere pertanto necessario provvedere all'esecuzione di alcune opere (interventi edilizi) per riportare a norma lo stato di fatto.
Capita frequentemente che nel medesimo contesto siano presenti unità immobiliari similari che abbiano già provveduto a sanare abusi edilizi similari che ad oggi non è più possibile sanare. Prima di effettuare confronti è necessario verificare l'eventuale avvenuta fruizione di condoni edilizi (normative speciali alle quali oggi non è più possibile fare riferimento).
Posso vendere nonostante la presenza di alcune difformità?
Non è possibile vendere il proprio immobile qualora siano presenti difformità.
Si precisa inoltre che la conformità urbanistica e catastale devono essere dichiarate nel momento in cui viene sottoscritto il rogito notarile (l'atto notarile). Nel caso in cui l'acquirente intendesse avvalersi di un mutuo bancario, l'istituto di credito provvederà ad inviare un proprio perito per la verifica dell'immobile. Nel momento in cui il perito rileva la presenza di difformità provvede a bloccare la pratica fino al termine delle operazioni relative alla sanatoria edilizia.
Come funziona il servizio FACILE SANATORIA ?
A seguito del primo contatto telefonico viene concordato un appuntamento con un nostro tecnico per la verifica della documentazione a disposizione del Cliente (atto di acquisto, visure, ecc...), successivamente vengono scrupolosamente effettuati tutti i necessari accertamenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di competenza e presso il catasto (Agenzia delle Entrate - Territorio) ed un nostro tecnico provvede ad eseguire un sopralluogo ed un dettagliato rilievo dell'unità immobiliare. Grazie alla ultra venticinquennale esperienza dei nostri tecnici ed all'esperienza maturata nella risulozione di innumerevoli casi siamo in grado di individuare con rapidità la soluzione più idonea per risolvere i problemi dei nostri Clienti ed avviamo con celerità le necessarie procedure (presentazione delle pratiche) dopo avere eseguito una attenta analisi di fattibilità.
Per contatti:

Al completamento della pratica edilizia presso il Comune competente è necessario provvedere alla presentazione della variazione catastale per il corretto aggiornamento della planimetria catastale.
Lo studio BRIZIO POLITANO & ASSOCIATI (geometra, ingegnere ed architetto), si occupa della presentazione di tutte le pratiche le cui opere risultano soggette a sanatoria opere abusive.




